L’esercizio della Giustizia ordinaria e straordinaria in un piccolo paese.

PIOSSASCHESI BRAVA GENTE Martinatto gianfranco

Unitre 15-11-2024

Banditi di strada, bande durante i torbidi di inizio ‘800, liti familiari e da osteria, donne di malaffare,furti di campagna e nelle case a cui una legislazione del Regno Sardo, essenzialmente punitiva cercava di mettere argine anche con mancanza di uomini e mezzi.

Pillole Dalla Conferenza Piossaschesi brava gente ?

Il 500

Un Primo episodio ci rimanda a metà del cinquecento quando l’inferno faceva ancora paura e dunque nella chiesa di S. Vito vengono letti due monitora con minaccia di scomunica per coloro che avevano perpetrato un grosso furto di tessuto di tela….come sia andata a finire non si sa

CRISTOFORO  DE FEYS  sedotto Agnesina di Pinerolo (serva della moglie Corneglia Spinola ) da cui nacque un figlio nel 1574 viene condannato per adulterio e stupro.

50 libre e 37 salmi penitenziali con litanie e orazioni ….. lui ci provò a farsi annullare la condanna dal senato ma non ci riuscì

DON GIOVANNI MORETTO di Volvera fu tradotto in carcere portava armi e andava a donne, fuggì da Vinovo calandosi dalla finestra, malmenato Giacomo Pennazio, rievase ricatturato a Piossasco che lo mise ai ceppi e in manette ( le sue malefatte convive con Giorgina Bosso, partecipa con altri di Volvera al rapimento di della moglie di Giorgio Ossola, Maria Scoa moglie di Giorgio … fa anche il precettore a 4 figli di un nobile, partì per la guerra nel Delfinato tornò e mise incinta la Scoa

Il 700

OSTERIA

Sebastiano Ferrero del fu Antonio di detto Luogo di Piossasco contumace ed inquisito,

considerato maggiore di anni 20, minore però di 25 al tempo degli infrascritti delitti

I° – di avere nella sera dalli 14 alli 15 scorso Marzo 1790 nel detto Luogo di Piossasco, e

nell’osteria ivi esercita da Antonio Carpinello senza causa, ed a sangue freddo inferto

con colpi di coltello di genere proibito a Francesco Bertinetto fu Michele dello stesso

luogo quattro ferite, cioè una alla parte sinistra del torace tra la seconda, e la terza falsa

costa, altra nel petto in distanza d’un dito circa dalla mammella sinistra penetrante fino

allo sterno, la terza nella parte esterna del metacarpo, ed ultima sovra la sommità del dito

indice giudicate sanabili fra giorni venti, indi risanate.

II° – di abusiva delazione in tale circostanza di coltello proibito.

Il Senato, udita la relazione degli atti in grado di conferma, o riparazione della

Sentenza del primo giudice delli 16 Agosto 1790 ha pronunciato e pronuncia doversi

condannare, come condanna detto inquisito Sebastiano Ferrero a dover servire per

Remigante forzato sovra le galere di S. M. per anni sette continui, cioè anni due per le ferite di cui nel capo primo, nell’indennità verso il ferito Bertinetto, e nelle spese, ed

anni cinque per la delazione del coltello di cui nel capo secondo, e nelle spese,

dichiarandolo incorso in tutti li pregiudicy imposti dalle R.e Costituzioni entro li Banditi

di secondo catalogo nel quale manda il medesimo descriversi.

Tomaso Fiora del fu Gerolamo di esso Luogo

Contumace, ed inquisito

D’avere li 16 scorso ultimo Ottobre in d.o Luogo nell’Osteria esercita da Francesco

Morello, in contrasto, e con colpo d’arma tagliente cagionato a Sebastiano Ferrero una ferita sul capo penetrante nella cavità del cranio, giudicata a principio pericolosa, indi sanabile fra giorni quaranta.

Il Senato, udita la relazione degli atti, in grado di conferma, o riparazione della

Sentenza del primo Giudice, delli 23 scorso Gennajo, ha pronunciato e pronuncia

doversi condannare, come condanna il sud.o inquisito Tomaso Fiora nella pena di mesi

tre di carcere, nell’indennizzazione verso il ferito Ferrero.

Sentenza

Nella causa del Fisco di Piossasco

Contro

Antonio Garola fu Andrea del Luogo di Piossasco

pronunciato maggiore d’anni 18

Ditenuto ed Inquisito

D’esser sospetto di furti, ozioso, e dedito alli giuochi, ed Osterie, e per tale dato in nota dall’Amministrazione di Piossasco li 5 8bre 1791, e di contravvenzione alla già passata sottomissione.

Il Senato udita la relazione degli atti, ha pronunciato e pronuncia doversi inibire,

come inibisce a detto ditenuto Antonio Garola molestia dal Fisco senza costo di spesa

alcuna, e manda in tal conformità il medesimo rilasciarsi dalle Carceri, in cui si trova

previa però la sottomissione da passarsi dal medesimo, di darsi in avvenire a stabile

lavoro, abbandonare i giuochi, e le osterie, e non rendersi più sospetto in genere di furti,

LITI FAMILIARI E DI VICINATO

Sentenza

Nella causa del Fisco di Cumiana delegata a quel Giudice

Contro

Gioanni e Michele Fratelli Giorda, abitante il primo sul Territorio di Cumiana e l’altro

su quello di Piossasco

Contumaci, ed inquisiti

D’avere in dipendenza di contrasto suscitatosi la sera del 9 Xmbre dell’ora scorso anno

tra loro ed il Filippo Piattino in vicinanza della casa di questo sita nelle fini di d.o Luogo

di Cumiana, esso Gioanni Giorda cagionate due ferite al sud.o Piattino, l’una leggiera

sulla scapola sinistra, e l’altra nella regione ombellicale con uscita dell’omento, ed

intestino, per cui si rese d.o Piattino nel giorno successivo defunto.

Ed esso Michele d’aver pur anche avuto parte nel predetto Omicidio, oltre all’essere

principale autore delle due superficiali ferite rilevate nella stessa occasione, e sito da Giò

Antonio Chiantore sovra l’ossa coronale con tumefazione agli occhi.

ll Senato, udita la relazione degli atti, in grado di conferma, o riparazione della

Sentenza del primo Giudice delli 11 scaduto Aprile, ha pronunciato e pronuncia doversi

condannare come condanna detti inquisiti Gioanni e Michele Fratelli Giorda, cioè questo

nella pena del bando dai Luoghi, e Territori di Cumiana e Piossasco durante mesi sei continui, nell’indennizzazione verso il ferito Chiantore, e nelle spese, ed il Gioanni a dover servire per Remigante forzato sovra le galere di S. M. durante anni sette continui, nell’indennizzazione verso gli Eredi dell’ucciso Piattino, e nelle spese. Dichiarando lo

Torino li 16 Maggio 1791

Giò Domenico Valente, fu Giuseppe di detto Luogo, nato li 28 Febbrayo 1775

Contumace, ed inquisito

D’omicidio commesso in contrasto circa le ore 8 della sera delli 24 ultimo scorso

Maggio nel sudetto Luogo, nella persona del suo zio materno Antonio Lanza, avendogli con isparo d’arma da fuoco carica a pallini cagionate tre ferite, due delle quali nel petto, penetranti nella cavità con lesione del cuore, e causa perciò immediata della morte instantaneamente occorsagli.

Il Senato, udita la relazione degli atti in grado di conferma, o riparazione della

sentenza del primo Giudice delli 27 ultimo scaduto Giugno, ha pronunciato, e pronuncia

doversi condannare, come condanna il sudetto inquisito Giò Domenico Valente nella

pena d’anni cinque di Galera, nell’indennizzazione verso gli eredi dell’ucciso Lanza.

ESTORSIONE e PIZZO

Sentenza

Nella Causa del Fisco della Volvera e Piobesi delegata all’Uffizio della giudicatura della

presente Città

Contro

Domenico Fornato di Bertolino di Piossasco

Contumace, ed inquisito

Primo – D’avere detto Fornato in fine di Maggio, principio di Giugno 1785 nel luogo

della Volvera, di complicità e di già ditenuto Domenico Mondino suo compagno,

preteso che Costanzo Massimo merciajo, solito ivi capitare, gli accreditasse delle merci,

e sul rifiuto di detto Massimo avergli usate minaccie con pistola alla mano, di cui era

armato, e quello intimorito di modo, che si diede alla fuga, e quello inseguito, e

raggiunto nell’osteria delli Giugali Sobrero, avendo condotto nella bottega del merciajo

Matteo Vigljno, per farsi rimettere da questo qualche quantità di tela sulla fidejussione

di detto Massimo, ed essendone sprovvisto il detto Vigljno aver obligato lo stesso

Massimo a sborzargli, come loro furono sborzate lire sei sotto il palliato titolo

d’imprestito, senza aver più esso Massimo offerto di chiedergli tal somma.

Secondo – D’avere li quattro luglio 1786 nel Luogo di Piobesi assieme allo stesso

Mondino, fatto ricerca dello Stesso Costanzo Massimo, e quello ritrovato, e trattenuto

dal detto Mondino, essere sopraggiunto esso Fornato, con essersi intimata ad esso

Massimo la pretesa di lire cento, che il Fornato disse voleva per indennizzazione

d’alcune ferite patite in marzo 1782, e per le minaccie usategli essendo detto Massimo

fuggito, e recatosi detto Fornato e Mondino nella Osteria della Vedova Margarita

Dioniggi, ove si era rifuggiato, aver esso Fornato ristretto la pretesa a lire dodici,

protestando con sciabola sguainata alla mano, che voleva tal somma, prima che

uscissero da detta Osteria, e persuadendoli il Mondino, sotto aspetto di fare Buon Uffizio

di sborzare detta somma a titolo almeno di prestito al detto Fornato, aver poi estorquite da

detto Massimo lire dieci esatte dal medesimo Fornato, e poscia divise col detto suo

compagno Mondino.

Il Senato, udita la relazione degli atti, in grado di conferma, a riparazione della

sentenza del primo Giudice delli 3 Febrajo 1790, ha pronunciato, e pronuncia doversi

inibire, come inibisce al sudetto Contumace Domenico Fornato per il capo primo

molestia dal Fisco senza conto di spesa alcuna e doversi condannare, come condanna il medesimo per il capo secondo nella pena d’anni due di catena, e nelle spese.

CALUNNIE

Al signor notaio Ferrero ex sindaco di Piossasco Rispondo al vostro articolo pubblicato nel num 210 della Gazzetta del Popolo e la mia risposta è un rendi mento di grazie Vi rendo grazie perchè non avete posto in dubbio che il vostro partito a me avverso abbia per capo il teologo Piatti manubriano.

Dal capo il paese può facilmente argomentare lo spirito degli adepti Vi rendo grazie perchè avete scritto che io difendendomi dagli articoli del 18 e 19 agosto non feci che diva gare in cose estranee Siccome nella mia difesa 25 agosto io non parlai se non che de furti campestri de lavori pubblici della istruzione pubblica della morale pubblica della beneficenza pubblica quali erano nel comune di Piossasco all’ età d oro del vostro sindacato così la vostra amministrazione è giudicata abbastanza da che voi proclamate che questi argomenti son cose estranee Vi rendo grazie perchè mi avete dato del calunniatore in quanto accennai al processo subito dalla vostra MF.

Ho accennato ch ella era accusata di furto di patate ho soggiunto che fu condannata Or bene tengo nelle mani la copia autentica della sentenza 26 settembre 1853 del giudice di Orbassano e il relativo verbale d udienza Sta in fatto che la vostra MF era accusata di furto di pa tate sta in fatto che due testimoni deposero ch ella aveva estirpate patate nel fondo del Giuseppe Andreetto sta in fatto ch ella medesima ammise la estirpazione sta in fatto che il giudice ha ritenuta vera la estirpazione la quale poteva lasciar supporre la intenzione di proseguire sic E perchè la condanna della MF fu limitata alle sole spese vorreste voi dire ch ella fu riconosciuta innocente.

La mia morale è un po meno gesuitica signor Ferrero ma se vi piace avere anche in questo punto il giudizio del pubblico stampate e il verbale e la sentenza Del resto e per mostrarvi sempre meglio la mia gratitudine terrò silenzio di ciò che riflette ai brogli elettorali Io e gli amici miei ne siamo puri sig Ferrero voglia il cielo che così possiate dire di voi e della vostra fazione La libertà e il buon senso degli elettori ha trionfato e basta Piossasco 12 settembre 1856 ZOPPETTO BERNARDINO sindaco

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